Art. 12
Relazione intermedia e relazione finale
In vigore dal 29 dic 1999
1. Entro i due mesi successivi al primo anno dalla stipula del finanziamento, l'impresa invia al soggetto gestore una relazione intermedia sull'attività svolta, segnalando eventuali scostamenti dal preventivo approvato.
2. Qualora l'impresa non trasmetta nei termini stabiliti la relazione intermedia, il soggetto gestore, dopo quindici giorni dall'avvenuta apposita comunicazione, sospende le erogazioni e sottopone l'operazione, al comitato per l'adozione di una delibera in merito alle erogazioni.
3. Entro i due mesi successivi alla scadenza del periodo di utilizzo del finanziamento, l'impresa invia al soggetto gestore una relazione finale che illustri l'attività svolta nell'ambito del programma approvato, nonché i risultati commerciali e promozionali conseguiti. La relazione deve contenere il rendiconto dettagliato delle spese sostenute ed i dati relativi al fatturato interno ed estero realizzato negli ultimi tre anni con particolare riferimento ai Paesi oggetto del programma finanziato.
4. Qualora l'impresa non trasmetta la relazione finale entro il termine stabilito al comma precedente, l'operazione viene sottoposta al comitato, il quale, dopo quindici giorni dall'avvenuta apposita comunicazione, salvo che accerti la sussistenza di causa di forza maggiore, delibera la revoca del finanziamento.
5. Il soggetto gestore provvede a trasmettere tempestivamente al Ministero copia delle relazioni, intermedia e finale.
Storico versioni
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