Art. 15

Realizzazione del programma e consolidamento dell'agevolazione

In vigore dal 29 dic 1999
Realizzazione del programma e consolidamento dell'agevolazione 1. Ai fini dell'adozione delle delibere di consolidamento da parte del comitato, il soggetto gestore: a) predispone una relazione discendente dal raffronto fra le spese approvate e quelle idoneamente documentate; b) trasmette copia della propria relazione al Ministero per l'acquisizione di un parere sulla validità commerciale e promozionale dell'attività svolta dall'impresa e sul conseguimento degli obiettivi previsti nel programma finanziato; c) sottopone la propria relazione ed il parere del Ministero al comitato. 2. Il Ministero esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. 3. Le decisioni relative al consolidamento sono adottate dal comitato entro i tre mesi successivi alla scadenza del periodo di utilizzo. Esse sono basate sull'esame: a) della documentazione di spesa, prodotta dalle imprese; b) delle relazioni intermedia e finale, presentate dalle imprese; c) delle relazioni predisposte dal soggetto gestore; d) del parere del Ministero; e) dei risultati delle verifiche sulla realizzazione del programma effettuate dal Ministero, tramite gli uffici ICE o direttamente nel Paese di destinazione del programma.
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