Art. 11
G a r a n z i e
In vigore dal 29 dic 1999
1. Per garantire il rimborso del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori, l'impresa beneficiaria del finanziamento, a copertura dei singoli importi da erogare, deve prestare al soggetto gestore una o più delle seguenti tipologie di garanzia, da sottoporre, unitamente alla richiesta di finanziamento, all'approvazione del comitato: fideiussione bancaria, assicurativa, pegno su titoli, o fideiussione dei consorzi di garanzia collettiva fidi, così come definiti all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, convenzionati con il soggetto gestore.
2. Ai sensi dell', comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle piccole e medie imprese che non siano in grado di fornire integralmente idonee garanzie, il comitato può concedere una garanzia integrativa e sussidiaria fino ad un massimo del quaranta per cento del finanziamento in conformità a criteri, modalità e limiti stabiliti dallo stesso comitato con delibera di carattere generale.
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Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1999-09-22;467#art-11