Art. 7

Concessione ed importo del finanziamento

In vigore dal 29 dic 1999
1. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente la delibera sulla richiesta di finanziamento entro quindici giorni dalla decisione del comitato. 2. Ciascun finanziamento può essere concesso per un importo non superiore a quattro miliardi di lire. Tale importo è elevabile fino a sei miliardi di lire qualora il soggetto beneficiario sia un consorzio, una società consortile o un raggruppamento di piccole e medie imprese, che gestisca direttamente l'insediamento durevole da realizzare all'estero. 3. L'importo complessivo dei finanziamenti concessi, al netto delle quote rimborsate, a favore di imprese facenti parte di un gruppo non può essere superiore a quattro miliardi di lire. Al tal fine si intende per gruppo un insieme di imprese i cui bilanci rientrino in uno stesso bilancio consolidato. 4. Il finanziamento non può coprire più dell'85% dell'importo delle spese complessivamente previste dal programma di penetrazione commerciale, approvato dal comitato. 5. Qualora richiesto nella domanda di finanziamento, il comitato può concedere un anticipo pari al massimo al dieci per cento dell'importo del finanziamento approvato. 6. Il tasso di interesse agevolato da applicare ai finanziamenti è fisso e pari al quaranta per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, stabilito dal Ministero del tesoro, ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1994.
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