Art. 5
Domanda di finanziamento
In vigore dal 29 dic 1999
1. La domanda di concessione del finanziamento è redatta su apposito modulo approvato dal comitato nel quale è anche indicata la documentazione da allegare.
2. La domanda deve essere corredata dell'illustrazione del programma di penetrazione commerciale e dell'indicazione analitica delle singole voci di spesa previste.
3. La domanda è presentata al soggetto gestore, che la registra in ordine cronologico, secondo la data di arrivo. Il soggetto gestore comunica all'impresa, entro cinque giorni, la data di ricevimento ed il numero di posizione ad essa attribuito.
4. Ciascuna impresa può presentare domanda di finanziamento per un solo programma. Una nuova domanda può essere presentata solo dopo l'invio della relazione finale. La domanda può essere sottoposta all'esame del comitato solo dopo il consolidamento del precedente finanziamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1999-09-22;467#art-5