Art. 1

Definizioni

In vigore dal 29 dic 1999
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON ESTERO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane; Visto, in particolare, l', comma 1, del citato decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, con cui è stato istituito, presso il Mediocredito centrale, un fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli dell'Unione europea, nonché l'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, con cui si stabilisce che dal 1 gennaio 1999 la gestione del predetto fondo è attribuita alla Simest S.p.a., che succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche di cui è titolare l'attuale ente gestore del fondo; Visto, inoltre, l', comma 3, del menzionato decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, come modificato dall'articolo 22, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che stabilisce che le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti, nonché l'importo degli stessi sono stabiliti con decreto adottato dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto, altresì, l'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo n. 143/1998 che prevede la possibilità di riconoscere un accesso prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di qualità del prodotto o dell'azienda; Visto l', comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, secondo il quale i programmi di penetrazione commerciale devono, comunque, essere finalizzati ad insediamenti durevoli; Visto l' della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto l'articolo 22, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 143/1998, ai sensi del quale il decreto di attuazione dell', comma 3, del decreto-legge n. 251/1981, convertito, con modificazioni dalla legge n. 394/1981, è adottato dal Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed, in particolare, l'; Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni sull'integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale; Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell', comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 36040 del 28 settembre 1999; Adotta il seguente regolamento: . Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: legge: il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394; fondo: il Fondo rotativo istituito dall' della legge 29 luglio 1981, n. 394, e trasferito al soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143; comitato: il comitato istituito presso il soggetto gestore, in base ad apposita convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.a. per l'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998; insediamento durevole: la costituzione di una presenza stabile e qualificata dell'impresa nel Paese di destinazione del programma; piccola media impresa (PMI): l'impresa che rientra nei parametri fissati dalla Commissione europea, nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato; Ministero: il Ministero del commercio con l'estero; ICE: l'Istituto nazionale per il commercio estero; soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, alla quale è stata attribuita la gestione degli interventi agevolativi di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
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