Art. 17
Divieto di cumulabilità dei benefici
In vigore dal 29 dic 1999
1. Le agevolazioni di cui all' della legge 29 luglio 1981, n. 394, sono alternative ad ogni altro beneficio che abbia ad oggetto le medesime voci di spesa incluse nel programma approvato dal comitato.
2. È escluso dal divieto di cumulabilità, di cui al comma precedente, il beneficio relativo alla garanzia assicurativa pubblica.
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