Art. 16
Realizzazione totale, parziale o mancata realizzazione del programma
In vigore dal 29 dic 1999
Realizzazione totale, parziale o mancata
realizzazione del programma
1. Il comitato valuta se il programma sia stato realizzato totalmente, parzialmente o non sia stato realizzato e adotta, conseguentemente, le seguenti decisioni:
a) in caso di realizzazione totale del programma approvato, delibera il consolidamento dal finanziamento e la restituzione dell'importo erogato ed idoneamente documentato con gli interessi a tasso agevolato e secondo le modalità di cui all';
b) in caso di realizzazione parziale del programma per cause non imputabili all'impresa, delibera il consolidamento dell'importo erogato ed idoneamente documentato, con conseguente rimborso dello stesso alle condizioni di cui alla lettera a);
c) in caso di realizzazione parziale del programma per cause imputabili all'impresa, delibera la restituzione dell'importo erogato e idoneamente documentato, secondo le modalità di cui all' e con gli interessi calcolati a tasso agevolato, qualora dalle spese sostenute risulti la realizzazione o il funzionamento dell'insediamento durevole preventivato. Qualora dalle spese sostenute e idoneamente documentate risulti che non sia stata realizzata la struttura estera o assicurato il funzionamento dell'insediamento durevole, come indicato sul preventivato importo, il comitato delibera di non consolidare l'importo e di far restituire l'importo erogato e la restituzione entro sei mesi dalla relativa comunicazione all'impresa, con gli interessi calcolati a tasso di riferimento;
d) in caso di non realizzazione del programma e in caso di mancata o inidonea documentazione, il rimborso dell'importo erogato deve avvenire con gli interessi calcolati a tasso di riferimento ed entro sei mesi dalla relativa comunicazione all'impresa.
2. La valutazione dell'imputabilità della mancata o parziale realizzazione dei programmi è effettuata dal comitato caso per caso, sulla base di criteri di massima adottati preventivamente in via generale con apposita deliberazione.
3. Per il recupero delle somme dovute dal beneficiario al fondo, nei casi di parziale o mancata realizzazione del programma, il soggetto gestore è autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1999-09-22;467#art-16