Capo V

Art. 36

Compensi per le vendite relative a corpi di reato e al recupero di crediti iscritti a campione

In vigore dal 24 mag 1997
Compensi per le vendite relative a corpi di reato e al recupero di crediti iscritti a campione 1. Per le vendite nell'interesse dell'erario relative a crediti iscritti a campione e per le vendite di corpi di reato, l'istituto percepisce il compenso determinato dall'allegata tariffa escluso, pertanto, qualsiasi altro compenso previsto dal presente capo. 2. In caso di pagamento del debito erariale relativo a crediti iscritti a campione prima della vendita, l'istituto, se ha già proceduto al trasporto dei beni, percepisce dal debitore il compenso previsto dall' osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'. 3. Nel caso in cui l'istituto non abbia proceduto al trasporto, lo stesso percepisce dal debitore un compenso in misura pari al cinquanta per cento di quello previsto dall', osservate in quanto applicabili le disposizioni dell'.
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