Capo V

Art. 37

Compensi in caso di custodia

In vigore dal 24 mag 1997
1. L'istituto quando risponde come custode delle cose avute in consegna ha diritto, fino al tempo necessario per l'espletamento della procedura di vendita e comunque per tutto il periodo della custodia, ad un compenso diverso ed ulteriore rispetto a quelli indicati negli articoli precedenti. 2. La misura del compenso è determinata secondo quanto stabilito dalla allegata tariffa differenziandosi i casi di custodia dei beni nel luogo del pignoramento o del sequestro, da quelli di custodia nella sede o nei locali dell'istituto. 3. L'istituto per ottenere la liquidazione del compenso relativo alla custodia dei beni esercitata fuori da propri locali, dovrà dimostrare al giudice di aver effettivamente espletato l'incarico, producendo i verbali dei periodici accessi. 4. Nessun compenso è dovuto all'istituto per la custodia quando questa abbia luogo per incarichi di vendita relativi a preziosi.
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