Capo VI

Art. 40

Cessazione della concessione

In vigore dal 24 mag 1997
1. La concessione ha la durata normale di cinque anni e si intende tacitamente rinnovata per un altro quinquennio e così successivamente, qualora sei mesi prima della scadenza l'Istituto autorizzato non manifesti volontà contraria, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Ministro di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio V, o il Ministero nello stesso termine, non comunichi il provvedimento di cessazione. 2. Per le procedure in corso al momento della cessazione si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'. 3. La cessazione della concessione deve essere pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del Ministero di grazia e giustizia. Le domande di nuova concessione vanno presentate al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio V, o alla corte d'appello competente per territorio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione. Per le domande inviate per posta fa fede la data di spedizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo