Capo VI

Art. 41

Revoca della concessione

In vigore dal 24 mag 1997
1. Il Ministro di grazia e giustizia, nei casi di violazione delle norme di cui al presente regolamento, di gravi irregolarità o abusi accertati nel funzionamento dell'istituto e debitamente contestati, o quando per l'esiguo numero delle procedure esecutive ravvisi la inopportunità dell'ulteriore mantenimento in funzione di detto istituto, può revocare la concessione. 2. Dal giorno della comunicazione del provvedimento di revoca l'istituto cessa da ogni attività e per ciascun incarico è tenuto a dare rendiconto all'autorità che ha conferito l'incarico, la quale adotterà gli opportuni provvedimenti in ordine alla procedura in corso. 3. La concessione si intende revocata di diritto nei casi di morte, fallimento o perdita della capacità giuridica del titolare.
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