Capo V
Art. 38
Altri compensi
In vigore dal 24 mag 1997
1. Per le vendite fallimentari l'ammontare del compenso e delle spese in favore dell'istituto è determinato di volta in volta, con ordinanza, dal giudice delegato o dal pretore ed è prelevato dal prezzo ricavato dalla vendita. Il giudice può attribuire un anticipo a titolo di fondo spese a carico dell'attivo fallimentare.
2. Il compenso spettante all'istituto per ogni singola amministrazione giudiziaria sarà stabilito dalla autorità che ha conferito l'incarico in relazione alla durata e all'importanza della procedura, tenendo presenti le tariffe locali praticate per le amministrazioni affidate a privati.
3. La stessa autorità, in occasione della presentazione periodica dei rendiconti di gestione, può concedere all'istituto anticipazioni sul compenso che sarà liquidato al termine dell'incarico.
4. Per la vendita o l'assegnazione di titoli, l'istituto percepisce un compenso pari alla normale provvigione bancaria.
5. Per ogni altro incarico non richiamato nel presente capo, spetta all'autorità giudiziaria liquidare all'istituto i compensi per l'attività svolta.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-38