Capo V

Art. 38

Altri compensi

In vigore dal 24 mag 1997
1. Per le vendite fallimentari l'ammontare del compenso e delle spese in favore dell'istituto è determinato di volta in volta, con ordinanza, dal giudice delegato o dal pretore ed è prelevato dal prezzo ricavato dalla vendita. Il giudice può attribuire un anticipo a titolo di fondo spese a carico dell'attivo fallimentare. 2. Il compenso spettante all'istituto per ogni singola amministrazione giudiziaria sarà stabilito dalla autorità che ha conferito l'incarico in relazione alla durata e all'importanza della procedura, tenendo presenti le tariffe locali praticate per le amministrazioni affidate a privati. 3. La stessa autorità, in occasione della presentazione periodica dei rendiconti di gestione, può concedere all'istituto anticipazioni sul compenso che sarà liquidato al termine dell'incarico. 4. Per la vendita o l'assegnazione di titoli, l'istituto percepisce un compenso pari alla normale provvigione bancaria. 5. Per ogni altro incarico non richiamato nel presente capo, spetta all'autorità giudiziaria liquidare all'istituto i compensi per l'attività svolta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo