Capo VI

Art. 42

Disposizioni transitorie

In vigore dal 24 mag 1997
1. Per gli incarichi in via di espletamento all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni preesistenti. 2. Nel caso in cui il processo esecutivo già sospeso sia riassunto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le nuove disposizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni transitorie (Art. 42 Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.) — Testo vigente | Portale Normativo