Capo VI
Art. 42
Disposizioni transitorie
In vigore dal 24 mag 1997
1. Per gli incarichi in via di espletamento all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni preesistenti.
2. Nel caso in cui il processo esecutivo già sospeso sia riassunto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le nuove disposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-42