Capo V

Art. 39

Spese del processo di esecuzione

In vigore dal 24 mag 1997
1. Le precedenti disposizioni si applicano senza pregiudizio del principio stabilito dall'articolo 95 del codice di procedura civile sull'onere delle spese del processo di esecuzione.
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Spese del processo di esecuzione (Art. 39 Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.) — Testo vigente | Portale Normativo