Capo V

Art. 34

Compensi in casi di vendita non eseguita

In vigore dal 24 mag 1997
1. Nel caso di sospensione del processo esecutivo e nei casi in cui, per gravi motivi il giudice dell'esecuzione disponga il differimento della vendita con contestuale fissazione della nuova data, all'istituto spetta un ulteriore compenso determinato secondo la tariffa allegata. 2. Il provvedimento di differimento della vendita è subordinato al versamento del relativo compenso all'Istituto da parte del debitore esecutato. 3. Nei casi in cui la vendita non venga eseguita per colpa dell'istituto, le spese necessarie per la rinnovazione degli atti e per le comunicazioni gravano sull'istituto stesso e, in tale ipotesi, nessun ulteriore compenso è dovuto.
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Compensi in casi di vendita non eseguita (Art. 34 Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.) — Testo vigente | Portale Normativo