Capo V

Art. 31

Versamento forfettario

In vigore dal 24 mag 1997
1. Il creditore procedente, oltre al deposito in cancelleria dovuto ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 59, e successive modificazioni, è tenuto ad effettuare, anche nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell', direttamente alla cassa dell'istituto nei termini e agli effetti stabiliti dall', un versamento a titolo di rimborso forfettario per spese di comunicazione e di bollo, per concorso nelle spese di gestione e per ogni altra spesa ordinaria e straordinaria successiva all'incarico di vendita per la quale non sia specificamente previsto il rimborso. 2. L'ammontare del versamento è determinato dall'allegata tariffa e varia a seconda del valore della procedura determinato dal prezzo fissato a norma dell'articolo 535 del codice di procedura civile. 3. Nei casi di riassunzione a seguito di sospensione del processo esecutivo, il creditore procedente è tenuto ad effettuare un ulteriore versamento nella misura prevista nell'apposita voce della tabella allegata al presente decreto.
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Versamento forfettario (Art. 31 Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.) — Testo vigente | Portale Normativo