Capo IV
Art. 29
Norme applicabili per le altre vendite
In vigore dal 24 mag 1997
1. Per qualsiasi altra vendita disposta dall'autorità giudiziaria e affidata per l'esecuzione all'istituto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo.
2. Se la vendita disposta riguarda beni compresi nel fallimento, estratto del provvedimento del giudice delegato o del pretore ed estratto in triplo dell'inventario sono trasmessi dal curatore all'istituto.
3. L'istituto restituisce firmato uno degli estratti dell'inventario e, quando occorre, provvede al trasporto degli oggetti nella propria sede nei dieci giorni antecedenti la data fissata per la vendita ed almeno quarantotto ore prima della vendita medesima.
4. Il curatore assiste all'incanto. Se la vendita è senza incanto, trasmette all'istituto le offerte che gli siano pervenute direttamente.
5. Nel caso di pluralità di offerte, l'istituto invita gli offerenti ad una gara sull'offerta maggiore.
6. Le somme ricavate dalla vendita sono subito depositate a cura dell'istituto con le modalità previste dall' del regio- decreto 16 marzo 1942, n. 267.
7. Qualora il giudice dell'esecuzione ritenga di affidare l'incarico di vendita giudiziaria al cancelliere o all'ufficiale giudiziario, costoro possono richiedere l'intervento dell'istituto per l'espletamento di tutti gli atti preparatori all'incanto. Analoga prestazione potrà essere richiesta dal cancelliere che, ai sensi dell'articolo 264 del codice di procedura penale, deve procedere alla vendita dei corpi di reato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-29