Capo V
Art. 30
Dei compensi
In vigore dal 24 mag 1997
1. L'istituto per gli incarichi ricevuti percepisce i compensi previsti dagli articoli seguenti.
2. L'ammontare dei compensi spettanti all'istituto secondo le norme del presente capo è determinato secondo l'allegata tariffa; questa può essere aggiornata, ogni tre anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.
3. Tali compensi comprendono tutte le spese della pubblicità effettuata ai sensi degli , le spese di trasporto, assicurazione, deposito, custodia successiva al trasporto ai sensi dell', comma 1, esposizione al pubblico, vendita ed ogni altra prestazione accessoria ordinaria e straordinaria sia relativa alla gestione che all'espletamento dell'incarico, qualora questo concerna beni pignorati o sequestrati nell'ambito del territorio urbano del capoluogo in cui l'Istituto opera.
4. Il compenso stesso è per metà a carico del debitore e per metà è corrisposto dall'acquirente. Nell'ipotesi di assegnazione è corrisposto per intero dall'assegnatario, in conformità delle tariffe indicate nell'allegato, che, vistato dal Ministro, fa parte integrante del presente regolamento.
5. Qualora si tratti di incarichi da giudici di altro circondario o di beni pignorati o sequestrati fuori del capoluogo in cui l'istituto opera, l'istituto stesso percepisce le maggiori spese di trasporto, liquidate dal giudice medesimo secondo l'allegata tariffa.
6. La spesa per la pubblicità di cui al comma 4 dell' è rimborsata, previa esibizione della ricevuta di versamento eseguito presso l'Istituto Poligrafico dello Stato; con le stesse modalità si provvede al rimborso per le vendite fallimentari, ed il pagamento è effettuato a pubblicazione avvenuta. La spesa di pubblicità di cui al citato comma 4, può essere prelevata da parte dell'istituto stesso dal ricavato della vendita effettuata dall'ufficiale procedente o dall'istituto incaricato.
7. Nei casi in cui la vendita non segue, tali spese gravano sul creditore istante.
8. Il compenso di custodia per il periodo anteriore al trasporto e quello spettante all'istituto per l'incarico di custodia non seguito dall'incarico di vendita sono liquidati dal giudice a norma dell'articolo 65 del codice di procedura civile, in conformità dell'allegata tariffa, su istanza dell'istituto stesso.
9. La distinta dettagliata dei compensi e delle spese percepite a qualsiasi titolo dall'istituto è, dopo il deposito del fascicolo in cancelleria, controllata dal giudice o dal cancelliere. Ove risulti la percezione indebita di somme, il giudice ne ordina la restituzione agli aventi diritto.
10. È fatto rigoroso divieto all'istituto di percepire da chiunque ed a qualsiasi titolo, compensi diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-30