Capo IV
Art. 25
Ricognizione e trasporto
In vigore dal 24 mag 1997
1. Quando il trasporto delle cose da vendere non sia avvenuto all'atto del pignoramento o successivamente per ordine del giudice dell'esecuzione, l'istituto incaricato provvede alla ricognizione delle cose da vendere e ne effettua il trasporto, sia nei propri locali, che in luogo diverso da quello in cui le cose si trovano, entro il terzo giorno prima di quello fissato per la vendita salvo casi di gravi impedimenti, dando comunicazione scritta al debitore del giorno in cui sarà effettuato il trasporto o la ricognizione.
2. L'istituto risponde come custode delle cose consegnate per il trasporto per tutto il tempo necessario per l'espletamento della procedura di vendita.
3. Nei casi di intrasportabilità e nei casi in cui è opportuno ai fini dell'esecuzione non procedere al trasporto delle cose pignorate, l'istituto ne informa il giudice per i provvedimenti relativi. Ove la pretesa intrasportabilità risulti infondata, le spese per la fissazione della nuova vendita sono a carico dell'istituto.
4. Qualora per assenza, impedimento o rifiuto del custode, ovvero per qualsiasi altra causa sia necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza del debitore, del custode o di terzi, oppure allontanare persone che disturbano la ricognizione o il trasporto, l'incaricato dell'istituto, munito della tessera di riconoscimento di cui all' del presente regolamento, provvede secondo le circostanze richiedendo, quando occorra, l'assistenza della forza pubblica.
5. Nei casi indicati nel comma precedente, ove sia necessario ricorrere all'intervento di un fabbro o di altro personale non alle dipendenze dell'istituto, il giudice dell'esecuzione, su documentata istanza dell'istituto stesso, liquida le spese relative.
6. Se le cose rinvenute risultano deteriorate o difformi da quelle descritte nell'atto di pignoramento o sorga fondato dubbio dell'identità delle stesse, l'istituto si astiene dall'eseguire l'asporto degli oggetti pignorati ed informa immediatamente il giudice dell'esecuzione.
7. Quando le cose pignorate risultino sottratte, soppresse, distrutte o disperse, l'istituto ne informa il giudice dell'esecuzione ed il creditore procedente e le parti interessate.
8. Nel caso in cui il trasporto non venga eseguito per colpa dell'istituto nel termine indicato al comma 1, i compensi previsti dagli e seguenti sono ridotti alla metà. Tale disposizione non si applica qualora il giudice accerti il caso di forza maggiore o ravvisi il grave motivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-25