Capo III

Art. 16

Bollettino ufficiale

In vigore dal 24 mag 1997
1. L'istituto pubblica, ogni settimana, il "bollettino ufficiale delle aste giudiziarie" con gli avvisi delle vendite che saranno effettuate nei sette giorni successivi, specificando in apposite rubriche le vendite ordinarie, quelle fallimentari e quelle di altro genere. 2. Per ogni vendita giudiziaria il bollettino indica l'ufficiale procedente, se l'incarico è affidato al cancelliere o all'ufficiale giudiziario, specifica se si tratta di vendita con o senza incanto, descrive sommariamente gli oggetti ed indica il prezzo, il luogo, il giorno e l'ora della vendita. Rende noto il luogo dove i beni sono esposti al pubblico. 3. Negli avvisi di vendita fallimentare devono, inoltre, essere indicati il fallimento a cui la vendita si riferisce, il giudice delegato o il pretore ed il curatore. 4. L'istituto, se richiesto, deve inserire nel bollettino gli avvisi delle vendite che saranno effettuate direttamente dal cancelliere o dall'ufficiale giudiziario anche in luogo diverso dai locali dell'istituto. 5. Il bollettino è spedito gratuitamente alla locale camera di commercio, al comune per l'affissione nell'albo, al giudice dell'esecuzione, al presidente della corte di appello per gli istituti operanti nel distretto, al presidente del tribunale ed al pretore dirigente per quelli operanti nel circondario affinché sia affisso all'albo della pretura circondariale.
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