Capo III
Art. 18
Altre forme di pubblicità ed esposizione
In vigore dal 24 mag 1997
al pubblico dei beni in vendita
1. L'istituto cura la diversa particolare pubblicità stabilita dal giudice, con onere a carico del creditore istante anticipatario, nonché ogni altra forma di pubblicità idonea per la maggiore conoscenza della vendita.
2. L'esposizione al pubblico dei beni avrà luogo dal giorno precedente ad un'ora prima di quella fissata per le vendite da eseguirsi presso i locali dell'istituto e per almeno tre ore quando la vendita deve eseguirsi in luogo diverso.
3. Il giudice dell'esecuzione, ove ricorrano gravi motivi, può stabilire una durata maggiore dell'esposizione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-18