Capo IV

Art. 23

Vendita senza incanto

In vigore dal 24 mag 1997
1. Per la vendita senza incanto si applicano gli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile e 167 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice. 2. Il cancelliere comunica tempestivamente all'istituto il provvedimento del giudice e l'istituto cura, se del caso, il ritiro delle cose pignorate.
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Vendita senza incanto (Art. 23 Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.) — Testo vigente | Portale Normativo