Capo IV
Art. 23
Vendita senza incanto
In vigore dal 24 mag 1997
1. Per la vendita senza incanto si applicano gli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile e 167 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.
2. Il cancelliere comunica tempestivamente all'istituto il provvedimento del giudice e l'istituto cura, se del caso, il ritiro delle cose pignorate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-23