Capo IV
Art. 28
Modificazioni relative alla vendita
In vigore dal 24 mag 1997
1. Qualora il processo esecutivo venga sospeso o sia dichiarato estinto oppure venga rinviata la vendita, la parte che ha interesse deve presentare all'istituto il biglietto della cancelleria che comunica il relativo provvedimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-28