Capo V

Art. 32

Compensi in caso di vendita e di assegnazione

In vigore dal 24 mag 1997
1. Nel provvedimento di autorizzazione alla vendita, nell'ipotesi di cui al capoverso dell'articolo 538 del codice di procedura civile e in quella di assegnazione, il giudice dell'esecuzione dispone che all'istituto siano liquidati i compensi nella misura indicata nella tariffa allegata. 2. Tali compensi comprendono le spese di cui al comma 3, dell' del presente regolamento e quando per la atipicità dell'espletamento dell'incarico conferito diano luogo a prestazioni accessorie, ordinarie e straordinarie da parte dell'istituto, tali ulteriori somme sono liquidate dal giudice dell'esecuzione su documentata istanza dell'istituto. 3. L'istituto può trattenere la parte dei compensi dovuti dal debitore sul prezzo ricavato dalla vendita e riscuotere direttamente dall'acquirente la parte da questi dovuta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo