Capo V

Art. 35

Compensi e spese di trasporto

In vigore dal 24 mag 1997
1. All'istituto non spetta un compenso per il trasporto dei beni pignorati essendo lo stesso compreso in quello per la vendita e l'assegnazione, salvo casi particolarmente onerosi, sui quali il giudice dell'esecuzione decide l'ammontare del rimborso; tuttavia, qualora la comunicazione della sospensione o della estinzione del processo esecutivo o del differimento della vendita venga fatta tardivamente all'istituto che abbia inviato i mezzi sul luogo di custodia, o comunque in tutti gli altri casi in cui non sia stato possibile procedere al trasporto delle cose da vendere, l'istituto ha diritto a ricevere un compenso pari a quello indicato nell'allegata tariffa. 2. Qualora l'istituto riceva incarichi a norma dell', comma 5, e nel caso di diverse e maggiori somme spettanti all'istituto in conseguenza della peculiarità dell'incarico espletato, allo stesso competeranno le maggiori somme liquidate dal giudice dell'esecuzione, in conformità dell'allegata tariffa e su istanza dell'istituto stesso.
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