Capo V

Art. 33

Compensi in caso di estinzione del processo

In vigore dal 24 mag 1997
1. Se il processo esecutivo si estingue e se comunque la vendita non ha luogo per cause non dipendenti dall'istituto, a quest'ultimo è dovuto secondo statuizione del giudice dell'esecuzione, dal creditore o dal debitore, un compenso nella misura indicata nella allegata tariffa.
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