Capo IV
Art. 27
Modo dell'incanto
In vigore dal 24 mag 1997
1. Alla vendita all'incanto si applicano gli articoli 534 e seguenti del codice di procedura civile e quelli delle disposizioni di attuazione relative. Vi procede un banditore dell'istituto, il quale redige il processo verbale, che deve contenere la precisa indicazione degli oggetti venduti, del cognome, nome, domicilio o residenza del compratore, del documento di identificazione da questi esibito qualora si tratti di persona non conosciuta dal personale dell'istituto, del prezzo pagato, dell'importo dell'imposta di registro e di ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo. Al compratore deve essere rilasciata ricevuta che sarà distaccata dal bollettario di cui all'.
2. L'istituto deve versare immediatamente il prezzo ricavato dalla vendita, dedotto il compenso spettantegli, su un libretto bancario produttivo di interessi intestato al debitore, e consegnarlo senza ritardo al cancelliere, insieme alla somma versata dall'acquirente per l'imposta di registro e per il diritto di cui alla legge 6 aprile 1984, n. 57 (tabella allegata A, n. 5), e successive modificazioni.
3. Il ritiro delle cose acquistate deve aver luogo nelle ventiquattro ore successive. In caso di ritardo spetta all'Istituto un diritto di deposito secondo la tariffa allegata; salva la facoltà per l'istituto stesso di depositare le cose in altro luogo a spese e rischio dell'aggiudicatario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-27