Capo IV

Art. 24

Attività preparatoria della vendita senza incanto

In vigore dal 24 mag 1997
1. L'istituto di vendite giudiziarie, ricevuta la comunicazione di cui all', provvede alla registrazione dell'incarico formando il relativo fascicolo e, dopo che il creditore procedente ha effettuato il versamento forfettario, cura la pubblicità nei modi indicati dagli . Mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica, poi, al custode estraneo il giorno fissato, a norma dell', per il trasporto delle cose pignorate nei locali della propria sede, avvertendolo, nel caso di mancata comparizione, delle sanzioni previste dall'articolo 67 del codice di procedura civile e con lettera semplice dà il preavviso del giorno del trasporto al debitore custode, procede, quindi, in concorso con il custode, alla ricognizione dei beni pignorati redigendone verbale, provvede al trasporto delle cose da vendere e ne fa l'esposizione al pubblico nei modi e nei tempi previsti dall'. 2. Qualora il giudice dell'esecuzione abbia disposto che la vendita segua in luogo diverso dai locali dell'Istituto, un incaricato di questo deve provvedere alla ricognizione, all'eventuale trasporto ed all'esposizione al pubblico nel tempo indicato nell'.
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Attività preparatoria della vendita senza incanto (Art. 24 Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.) — Testo vigente | Portale Normativo