Capo IV

Art. 19

Custodia

In vigore dal 24 mag 1997
1. L'istituto può essere nominato all'atto del pignoramento custode dei beni pignorati. In tal caso deve essere presente al conferimento dell'incarico con un suo dipendente munito della tessera di riconoscimento indicata nell', che può farsi autorizzare al trasporto delle cose per conservarle nella sede o nei depositi dell'istituto. 2. Il giudice, successivamente al pignoramento o sequestro, può nominare l'istituto custode dei beni pignorati o sequestrati in sostituzione del precedente custode e disporre, se del caso, che le cose stesse siano trasportate nella sede o nei depositi dell'Istituto. 3. Le eventuali spese di trasporto, anticipate dal creditore, sono rimborsate, previa liquidazione del giudice, entro i limiti fissati dalla tabella allegata. 4. L'istituto percepisce per la custodia i compensi stabiliti dall' del presente regolamento dal giorno dell'asporto fino a quello dell'effettiva vendita, così come liquidati dal giudice. 5. L'istituto è autorizzato a trattenere le spese ed i compensi sul prezzo di aggiudicazione o ad esigerli dal creditore o dal debitore a seconda dei casi. 6. L'istituto è tenuto a consentire ai creditori muniti dell'avviso del cancelliere di cui all'articolo 538 del codice di procedura civile l'ispezione dei preziosi pignorati tenuti in custodia.
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Custodia (Art. 19 Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.) — Testo vigente | Portale Normativo