Capo IV

Art. 26

Sala delle aste

In vigore dal 24 mag 1997
1. Alla porta esterna dell'istituto vendite giudiziarie è affisso, almeno ventiquattro ore prima dell'incanto, un elenco sommario a stampa delle cose da vendere, con l'indicazione del prezzo minimo del lotto relativo. Ove i beni abbiano particolari pregi, ne viene fatta espressa menzione nell'elenco. 2. Nell'interno della sala è disposto in luogo ben visibile un cartello riproducente a stampa il testo degli articoli 353 e 354 del codice penale, nonché degli del presente regolamento e degli articoli 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 e 540 del codice di procedura civile. Inoltre è esposta la tariffa ministeriale dei compensi spettante all'istituto. 3. La natura giudiziaria della vendita è portata a conoscenza del pubblico mediante avvisi esposti nella sala o mediante altri congegni, anche luminosi, ed è dichiarata dal banditore prima di dare inizio agli incanti. 4. Per le vendite in luogo si applicano, ove occorra, i commi 4 e 5 dell'.
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Sala delle aste (Art. 26 Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.) — Testo vigente | Portale Normativo