Capo IV
Art. 20
Custodia successiva all'estinzione del processo esecutivo Eliminazione delle cose invendute
In vigore dal 24 mag 1997
Custodia successiva all'estinzione del processo esecutivo
Eliminazione delle cose invendute
1. L'istituto, in seguito all'estinzione del processo esecutivo, o alla revoca del sequestro o in caso di cessazione della vendita prevista dall'articolo 504 del codice di procedura civile, comunica al debitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che le cose in custodia sono a sua disposizione e lo invita a ritirarle nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, previo pagamento dei compensi e delle spese previste dal capo V del presente regolamento.
2. Qualora le cose pignorate rimangano invendute dopo l'incanto senza prezzo base e la procedura non possa utilmente proseguire, si procede alla comunicazione così come previsto al comma 1.
3. Decorso inutilmente il termine assegnato, le cose invendute e non ritirate dal debitore sono a cura dell'istituto distrutte o donate ad enti di beneficenza ed assistenza, previa autorizzazione del giudice.
Resta salva comunque l'applicabilità degli articoli 2756, ultimo comma, e 2761, terzo e quarto comma, del codice civile.
4. La somma ricavata, dedotto il compenso dovuto, è depositata, entro le quarantotto ore successive, a cura dell'istituto, su un libretto bancario produttivo di interessi intestato al debitore.
5. Qualora il pignoramento o il sequestro sia divenuto inefficace l'istituto percepisce i compensi di cui all' dal creditore procedente. In tali ipotesi non si applica la disposizione contenuta nel comma 3.
6. In caso di assegnazione si applicano le disposizioni previste dai commi precedenti nei confronti dell'assegnatario, che può ritirare i beni previo pagamento dei compensi dovuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-20