Capo IV
Art. 22
Provvedimenti di autorizzazione alla vendita
In vigore dal 24 mag 1997
1. Il giudice dell'esecuzione che incarica l'istituto di procedere alla vendita, stabilisce se essa debba farsi senza incanto ed a prezzo minimo, ovvero con incanto ed a prezzo base al miglior offerente. Stabilisce, inoltre, il luogo, il giorno e l'ora della vendita tenuto conto dell'orario diurno e serale praticato dall'istituto e del numero degli incarichi che possono essere espletati nello stesso giorno, secondo il calendario a tal fine predisposto.
2. Ogni vendita, salvo che si tratti di cose deteriorabili, deve essere fissata per l'esecuzione non prima di venti giorni liberi dalla data del provvedimento che la dispone.
3. Il creditore è tenuto ad effettuare il versamento del compenso previsto dell' all'istituto nella misura stabilita nell'allegata tariffa, entro le quarantotto ore dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita o dalla notificazione del decreto. Il pre- tore può subordinare a tale versamento l'esecuzione della vendita; in tal caso, se il creditore non vi ottemperi nel termine fissato, il provvedimento che dispone la vendita diviene inefficace. Qualora manchi tale disposizione, l'istituto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invita il creditore a provvedere al versamento non effettuato, entro quarantotto ore dalla ricezione. Se il creditore non ottempera a tale invito l'istituto ne informa la cancelleria e il pretore revoca il provvedimento di vendita.
4. In caso di inefficacia o di revoca del provvedimento il creditore procedente, unitamente all'eventuale presentazione di una nuova istanza in cancelleria, deve effettuare presso la cassa dell'istituto il versamento forfettario e le eventuali ulteriori documentate spese sostenute dall'istituto, per ottenere la rifissazione della vendita.
5. Il cancelliere provvede alla pubblicazione degli avvisi ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile e comunica d'ufficio all'istituto entro cinque giorni dal provvedimento, ciascun incarico, specificando tutti gli estremi necessari all'espletamento dell'incarico stesso, nonché l'importo dei crediti per i quali si procede e allega copia, in carta libera, con certificazione di conformità, del processo verbale di pignoramento.
6. L'istituto può in ogni tempo prendere visione presso la cancelleria del fascicolo dell'esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-22