Capo III

Art. 17

Pubblicità sul bollettino ufficiale

In vigore dal 24 mag 1997
1. L'istituto è tenuto a pubblicare sul bollettino: 1) gli avvisi di vendite relative ad autoveicoli, a beni di eredità giacenti o a beni oggetto di provvedimenti di volontaria giurisdizione, nonché quelli relativi alle vendite fallimentari, con riferimento al prezzo base, nel testo indicato dal giudice; 2) gli avvisi delle vendite per le quali è autorizzata dal giudice l'aggiudicazione al maggior offerente.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-17

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Pubblicità sul bollettino ufficiale (Art. 17 Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.) — Testo vigente | Portale Normativo