Capo III
Art. 17
Pubblicità sul bollettino ufficiale
In vigore dal 24 mag 1997
1. L'istituto è tenuto a pubblicare sul bollettino:
1) gli avvisi di vendite relative ad autoveicoli, a beni di eredità giacenti o a beni oggetto di provvedimenti di volontaria giurisdizione, nonché quelli relativi alle vendite fallimentari, con riferimento al prezzo base, nel testo indicato dal giudice;
2) gli avvisi delle vendite per le quali è autorizzata dal giudice l'aggiudicazione al maggior offerente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-17