Capo II

Art. 12

Registri e bollettari obbligatori

In vigore dal 24 mag 1997
1. L'istituto di vendite giudiziarie deve tener conto i seguenti registri e bollettario, conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro di grazia e giustizia: 1) registro cronologico per le vendite dei mobili pignorati e sequestrati e per le altre vendite giudiziarie ordinarie; 2) registro cronologico per le vendite fallimentari; 3) registro cronologico per le vendite di autoveicoli; 4) registro cronologico e contabile dei beni immobili in amministrazione giudiziaria; 5) registro cronologico delle cose in custodia senza incarico di vendita; 6) registro magazzino dei mobili custoditi nei locali dell'Istituto; 7) registro di deposito nella cancelleria degli atti relativi alle vendite; 8) bollettario a ricalco delle riscossioni fatte dall'istituto con la specificazione delle somme incassate per le vendite e di quelle percepite per compensi. 2. I registri e il bollettario possono essere sostituiti con tabulati e stampati meccanografici, purchè conformi ai modelli approvati.
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Registri e bollettari obbligatori (Art. 12 Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.) — Testo vigente | Portale Normativo