Capo II
Art. 12
Registri e bollettari obbligatori
In vigore dal 24 mag 1997
1. L'istituto di vendite giudiziarie deve tener conto i seguenti registri e bollettario, conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro di grazia e giustizia:
1) registro cronologico per le vendite dei mobili pignorati e sequestrati e per le altre vendite giudiziarie ordinarie;
2) registro cronologico per le vendite fallimentari;
3) registro cronologico per le vendite di autoveicoli;
4) registro cronologico e contabile dei beni immobili in amministrazione giudiziaria;
5) registro cronologico delle cose in custodia senza incarico di vendita;
6) registro magazzino dei mobili custoditi nei locali dell'Istituto;
7) registro di deposito nella cancelleria degli atti relativi alle vendite;
8) bollettario a ricalco delle riscossioni fatte dall'istituto con la specificazione delle somme incassate per le vendite e di quelle percepite per compensi.
2. I registri e il bollettario possono essere sostituiti con tabulati e stampati meccanografici, purchè conformi ai modelli approvati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-12