Capo I
Art. 9
Assicurazione
In vigore dal 24 mag 1997
1. Le cose detenute per la custodia o per la vendita sono assicurate contro i rischi dell'incendio e del furto presso istituti assicurativi aventi organizzazione territoriale a dimensione nazionale. Copia della polizza va trasmessa entro cinque giorni dalla stipulazione al presidente della corte di appello che può richiedere le necessarie integrazioni.
Storico versioni
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