Capo I

Art. 10

Vigilanza

In vigore dal 24 mag 1997
1. La vigilanza sul funzionamento dell'istituto spetta al Ministro di grazia e giustizia, che la esercita direttamente e per mezzo del presidente della corte di appello e di magistrati dallo stesso delegati; la stessa attribuzione spetta al giudice che ha conferito l'incarico, nei limiti dell'incarico stesso. 2. L'istituto è tenuto a consentire in ogni momento agli incaricati del Ministro di grazia e giustizia ed a quelli del presidente della corte di appello, le ispezioni dei locali e i più ampi controlli sui registri, sulle operazioni svolte, sul personale e sulla gestione. 3. Le istruzioni per l'attuazione del presente regolamento, che il presidente della corte di appello ritiene di impartire al fine di conseguire il migliore espletamento del servizio, sono concordate col Ministro di grazia e giustizia.
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Vigilanza (Art. 10 Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.) — Testo vigente | Portale Normativo