Capo I
Art. 5
Tessere di riconoscimento
In vigore dal 24 mag 1997
1. Il direttore, la persona che lo sostituisce e quelle preposte ai servizi di custodia, ricognizione, trasporto e vendita dei beni pignorati o sequestrati, sono muniti di tessera di riconoscimento, con l'indicazione delle mansioni svolte nell'istituto, rilasciata dal presidente della corte di appello.
2. La corte di appello darà poi comunicazione del rilascio delle tessere e delle eventuali revoche agli uffici giudiziari dipendenti, all'autorità di pubblica sicurezza ed al comando dei carabinieri del capoluogo della circoscrizione giudiziaria nella quale l'Istituto op- era.
3. Gli automezzi preposti alla ricognizione e al trasporto, potranno avvalersi, previa autorizzazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario competente territorialmente, di un disco mobile di riconoscimento da apporre all'interno dell'automezzo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-5