Capo I

Art. 3

Limite territoriale delle attribuzioni

In vigore dal 24 mag 1997
1. L'istituto opera nel territorio della circoscrizione giudiziaria per la quale è stata concessa l'autorizzazione. 2. Il Ministro di grazia e giustizia, ove ne ravvisi la necessità, può autorizzare altri istituti nello stesso distretto o circondario.
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