Capo I
Art. 2
Istituto di vendite giudiziarie
In vigore dal 24 mag 1997
1. L'ente o la persona autorizzata organizza apposita gestione autonoma, denominata "istituto di vendite giudiziarie".
2. L'istituto ha propri uffici nella sede capoluogo della circoscrizione giudiziaria per la quale è stata concessa l'autorizzazione. La sede degli uffici non può essere mutata senza preventiva autorizzazione del presidente della corte di appello.
3. Su richiesta del presidente della corte di appello, l'Istituto autorizzato ad operare nel distretto o nel circondario istituisce nell'ambito territoriale di sua competenza altre sedi idonee per le vendite giudiziarie, ove sussista comprovata necessità e convenienza.
4. A garanzia di ogni responsabilità nei confronti dell'erario o verso terzi l'istituto presta cauzione nella forma, nella misura e nei termini stabiliti dal presidente della corte di appello.
Storico versioni
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