Capo I

Art. 7

Divieto di acquisto

In vigore dal 24 mag 1997
1. Il gestore autorizzato non può, neppure per interposta persona, rendersi acquirente delle cose da vendere o stipulare senza l'autorizzazione del giudice altri contratti in ordine ai beni custoditi o amministrati. 2. Tale divieto si applica anche alle persone addette all'istituto ed ai loro parenti o affini entro il secondo grado.
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Divieto di acquisto (Art. 7 Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.) — Testo vigente | Portale Normativo