Capo I
Art. 7
Divieto di acquisto
In vigore dal 24 mag 1997
1. Il gestore autorizzato non può, neppure per interposta persona, rendersi acquirente delle cose da vendere o stipulare senza l'autorizzazione del giudice altri contratti in ordine ai beni custoditi o amministrati.
2. Tale divieto si applica anche alle persone addette all'istituto ed ai loro parenti o affini entro il secondo grado.
Storico versioni
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