Capo I

Art. 11

Gestione

In vigore dal 24 mag 1997
1. La gestione annuale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno, ed entro il mese di febbraio dell'anno successivo l'istituto trasmette la relazione sull'attività svolta al presidente della corte di appello. 2. Il presidente della corte comunica, a sua volta, al Ministro di grazia e giustizia le proprie osservazioni sul funzionamento dell'istituto.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-11

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