Capo II

Art. 14

Fascicoli

In vigore dal 24 mag 1997
1. Per ogni incarico ricevuto l'istituto forma un fascicolo contraddistinto dallo stesso numero del registro cronologico sotto il quale è iscritto. Nel fascicolo sono inseriti tutti gli atti compiuti, le comunicazioni e gli avvisi di ricevimento, nonché la dettagliata distinta dei compensi percepiti dall'istituto e delle eventuali spese di cui all', comma 1.
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Fascicoli (Art. 14 Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.) — Testo vigente | Portale Normativo