Capo II
Art. 14
Fascicoli
In vigore dal 24 mag 1997
1. Per ogni incarico ricevuto l'istituto forma un fascicolo contraddistinto dallo stesso numero del registro cronologico sotto il quale è iscritto. Nel fascicolo sono inseriti tutti gli atti compiuti, le comunicazioni e gli avvisi di ricevimento, nonché la dettagliata distinta dei compensi percepiti dall'istituto e delle eventuali spese di cui all', comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-14