Capo II
Art. 15
Conservazione dei registri, dei bollettari e dei fascicoli
In vigore dal 24 mag 1997
1. I registri, i fascicoli e i bollettari sono tenuti nella sede lo- cale dell'istituto.
2. Espletato l'incarico, tutti gli atti relativi alla procedura di esecuzione vengono depositati nella cancelleria, che ne rilascia ricevuta.
3. I registri, i tabulati e gli stampati meccanografici, nonché i bollettari devono essere conservati nella sede dell'istituto per almeno cinque anni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-15