Capo II

Art. 13

Tenuta e controllo dei registri e del bollettario

In vigore dal 24 mag 1997
1. I registri e il bollettario a ricalco, nonché i tabulati e gli stampati meccanografici, sono numerati e vidimati prima dell'uso dal cancelliere di pretura; su ogni foglio i registri, i tabulati e gli stampati meccanografici e in ciascuna matrice il bollettario. 2. L'iscrizione nei registri ha luogo giornalmente secondo le norme stabilite per i cronologi degli ufficiali giudiziari. 3. Nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno il pretore verifica se i registri sono tenuti con regolarità. 4. Il processo verbale di verifica con gli eventuali rilievi è trasmesso, per via gerarchica, al presidente della corte di appello e da questi al Ministro di grazia e giustizia con le proprie osservazioni. 5. I rilievi e le osservazioni di cui al comma 4 sono comunicate all'istituto interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo