Capo II
Art. 13
Tenuta e controllo dei registri e del bollettario
In vigore dal 24 mag 1997
1. I registri e il bollettario a ricalco, nonché i tabulati e gli stampati meccanografici, sono numerati e vidimati prima dell'uso dal cancelliere di pretura; su ogni foglio i registri, i tabulati e gli stampati meccanografici e in ciascuna matrice il bollettario.
2. L'iscrizione nei registri ha luogo giornalmente secondo le norme stabilite per i cronologi degli ufficiali giudiziari.
3. Nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno il pretore verifica se i registri sono tenuti con regolarità.
4. Il processo verbale di verifica con gli eventuali rilievi è trasmesso, per via gerarchica, al presidente della corte di appello e da questi al Ministro di grazia e giustizia con le proprie osservazioni.
5. I rilievi e le osservazioni di cui al comma 4 sono comunicate all'istituto interessato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-13