Art. 15 · Conservazione dei registri, dei bollettari e dei fascicoli
Capo II

Art. 15

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Conservazione dei registri, dei bollettari e dei fascicoli

In vigore dal 24 mag 1997
1. I registri, i fascicoli e i bollettari sono tenuti nella sede lo- cale dell'istituto. 2. Espletato l'incarico, tutti gli atti relativi alla procedura di esecuzione vengono depositati nella cancelleria, che ne rilascia ricevuta. 3. I registri, i tabulati e gli stampati meccanografici, nonché i bollettari devono essere conservati nella sede dell'istituto per almeno cinque anni.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-15