Capo I

Art. 6

Assunzione obbligatoria degli incarichi

In vigore dal 24 mag 1997
1. L'istituto non può rifiutare l'assunzione degli incarichi previsti nell', anche se affidati da giudici di altri circondari, ma la vendita deve eseguirsi presso una sede autorizzata dell'Istituto stesso. 2. L'espletamento dell'incarico non può essere delegato ad altri, neppure in parte. L'istituto deve disporre di locali capaci ed idonei. 3. Qualora concorrano giustificati motivi, il giudice che ha conferito l'incarico può esonerare l'istituto dall'incarico stesso. Il provvedimento di esonero dispone in ordine alle spese sostenute che, in caso di irregolarità ascrivibile all'istituto, restano a carico dello stesso.
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Assunzione obbligatoria degli incarichi (Art. 6 Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.) — Testo vigente | Portale Normativo