Capo I

Art. 1

Sfera di applicazione

In vigore dal 24 mag 1997
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'articolo 159, disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 87, legge 26 novembre 1990, n. 353, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia il potere di stabilire i compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie; Ritenuto che l'emanazione di una tariffa ministeriale di detti compensi rende necessario modificare il vigente regolamento unico approvato con decreto ministeriale 20 giugno 1960 al fine di armonizzare le previsioni con il diverso sistema dei compensi introdotto dalla tariffa; Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996, e recepiti i rilievi ivi indicati, previo aggiornamento del testo sulla base della legislazione vigente; Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1997; Adotta il seguente regolamento: . Sfera di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai soggetti autorizzati in via generale all'esecuzione di vendita all'incanto di beni mobili disposta dalla autorità giudiziaria e di custodia dei beni mobili e di amministrazione giudiziaria di beni immobili. È fatta salva ogni altra forma di vendita disposta ai sensi degli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile.
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