Capo VI
Art. 43
Data di entrata in vigore del regolamento
In vigore dal 24 mag 1997
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo trenta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sostituisce ad ogni effetto quelli attualmente vigenti e si applica agli incarichi conferiti all'istituto dal momento dell'entrata in vigore.
2. Gli istituti che non intendono accettare la nuova regolamentazione dovranno darne avviso a mezzo lettera raccomandata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio V, entro il termine suddetto e ciò comporterà la revoca automatica della concessione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 febbraio 1997
Il Ministro: Flick Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1997
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 77
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1997-02-11;109#art-43