Regolamento›Capo V
Art. 37
Sospensione dei pagamenti
In vigore dal 29 lug 1995
1. A maggior garanzia dei propri diritti, l'Amministrazione può sospendere, ove lo ritenga necessario e nella misura che ravvisi conveniente, i pagamenti all'appaltatore e non procedere ad alcuna liquidazione finché egli non si sia messo in regola con i suoi obblighi contrattuali e senza che per tale fatto egli possa pretendere alcuna corresponsione di interessi.
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